05.04.2020

Non nel nostro nome – Comunicato del Consiglio Direttivo 5 aprile 2020

La lettera dei Fondatori e dei Presidenti della nostra Camera Penale, che alleghiamo e orgogliosamente riteniamo inscindibile dal presente comunicato, spiega perfettamente i rischi di derive illiberali sottesi alla smaterializzazione del processo e alla “liquefazione” della Difesa.
Sarebbe inutile aggiungere altro sul fronte dei principi informatori della Difesa in uno Stato di Diritto.
Con tutta la dovuta prudenza sanitaria e nel rispetto di ogni singola norma attualmente in vigore per il contenimento del contagio da Covid-19 da più parti è percepito il bisogno di una ripresa dell’attività dei nostri tribunali, seppur con talune limitazioni ben comprensibili. La nostra articolata proposta va in questa direzione.
Pur tuttavia tale esigenza non può e non deve portare a derogare con protocolli e norme “emergenziali” ai più basilari principi dettati dal nostro ordinamento penal-processuale.
La sempre più forte spinta verso la smaterializzazione del difensore dalle aule di udienza in luogo di un accesso da remoto non può non integrare una violazione palese dei principi fondanti il nostro processo penale, nonché, più tecnicamente, una nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p., ove si rammenta che nessun atto è legittimamente compiuto senza la presenza fisica del difensore nell’aula d’udienza.
La presenza dell’avvocato in udienza non è un diritto, è un dovere!
D’altra parte il codice di procedura penale ci rammenta questo dovere di presenza in diverse norme come, a titolo d’esempio, gli artt. 391 comma I e 420 comma I.
Qualsivoglia protocollo d’intesa che tenti di derogare a tali norme si appalesa come illegittimo ed integrante una nullità assoluta.
Anche nelle udienze camerali che prevedono la presenza facoltativa del difensore in aula (ad esempio le udienze ex artt. 127 o 599 c.p.p.), la facoltà deve intendersi come presenza fisica del difensore e non con altro strumento.
Eguale obbligo è in capo al Pubblico Ministero.
Inoltre, i protocolli che vogliono estendere la partecipazione a distanza dell’imputato – anche se libero – manifestano una nullità assoluta con riferimento alla norma di cui all’art. 146 bis delle disposizioni attuative del codice di procedura che regola in maniera tassativa i casi di partecipazione da remoto limitando tale meccanismo ai soli soggetti detenuti. Peraltro lo stesso art. 146 bis disp. att. c.p.p. parla specificamente di “difensore presente in aula”.
Pertanto il Consiglio Direttivo della Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte e della Valle d’Aosta
INVITA
i Consigli dell’Ordine di Asti, Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea e Torino a non sottoscrivere protocolli che possano integrare nullità assolute in relazione alla presenza del difensore nell’aula di udienza o alla presenza da remoto di imputati, al di fuori dei casi previsti dall’art. 146 bis disp. att. c.p.p., altresì
INVITA
tutti i difensori che dovessero trovarsi a svolgere un’udienza con richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria di partecipazione da remoto a sollevare in ogni sede questioni di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p..
I protocolli che non rispettano le norme di legge non sono sottoscritti nel nostro nome!

Il Consiglio Direttivo