16.12.2022

COMUNICATO DEL 15 DICEMBRE 2022

 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale “Vittorio Chiusano”


Preso atto

 

  • che in data 15.11.2022 Il Presidente del Tribunale di Torino ha emesso il Decreto 123/2022, a mezzo del quale, in forza di ragioni ascritte al deposito di uno “schema di variazione tabellare del settore penale che prevede una redistribuzione delle materie tra le sezioni penali ed una diversa allocazione dei giudici presso le stesse” veniva disposto, nei fatti, che si potessero celebrare esclusivamente le udienze preliminari per i processi con imputati sottoposti a misura cautelare, con rinvio di quelli già in corso e sospensione delle assegnazioni delle richieste di rinvio a giudizio a ciascun Gip a data successiva al 31.1.2023;

 

  • che in data 2.12.2022, su sollecitazione della Procuratrice della Repubblica, che pare aver inviato una nota con la quale “ha richiesto una maggior apertura nella previsione dei processi da non fare ricadere nella sospensione, indicando categorie di processi che, pur non coinvolgendo imputati sottoposti a misura cautelare personale, rivestono carattere di maggiore urgenza”, il Presidente del Tribunale di Torino ha ritenuto di emettere il Decreto n. 133/2022, con il quale si dispone che l’assegnazione delle richieste di rinvio a giudizio a ciascun Gip sia limitata anche ai processi “nei quali siano applicate misure cautelari reali per un valore superiore a € 50.000 o a carico di interi compendi societari con nomina di amministratore giudiziario” nonché “nei confronti di società sottoposte ad amministrazione straordinaria o quotate nel mercato telematico azionario” ovvero ancora ai processi “rispetto ai quali le parti abbiano segnalato la pendenza di parallele procedure di decadenza della responsabilità genitoriale, di adozione o nelle quali si controverta sull’affidamento di figli minori”;

Rilevato

  • che già il primo Decreto 123/2022 appariva scarsamente condivisibile, atteso che la mancata celebrazione delle udienze preliminari fino al 31.1.2023 non era accompagnata da un progetto di organizzazione che potesse poi favorire la celebrazione delle successive fasi dibattimentali prima dell’anno 2024;
  • che il secondo Decreto 133/2022 appare ancor meno condivisibile, giacché introduce una selezione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari penali svincolata da norme di Legge, su mera sollecitazione della Procura della Repubblica e, chiaramente, in ragione della pendenza di un noto procedimento penale che ha avuto ed ha tuttora un clamore mediatico rilevante;

Ritenuto

  • che solo il Legislatore, come peraltro affermato anche con la recente “Riforma Cartabia”, possa indicare criteri di priorità nella trattazione degli affari penali e che non possa certo essere un organo politicamente irresponsabile a stabilire quali processi si possano o meno celebrare, in netto contrasto con le declinazioni migliori del principio, che non ci sembra allo stato venuto meno, dell’obbligatorietà dell’azione penale;
  • che non possono essere le eventuali aspettative dell’opinione pubblica a dettare l’agenda del Tribunale di Torino;

Invita

 

Il Presidente del Tribunale di Torino a revocare i Decreti 123/2022 e 133/2022, evidenziando come gli stessi siano in netto contrasto anche con il disposto dell’art. 132 bis c.p.p..

 

Torino, 15 dicembre 2022

 

 

Il Consiglio Direttivo
Camera Penale “Vittorio Chiusano”
del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta